È ammissibile la proposta di concordato liquidatorio che prevede il pagamento dei debiti fiscali mediante compensazione con crediti da Superbonus 110%
Con una recente pronuncia il Tribunale di Roma ha ammesso alla procedura di concordato preventivo (nuovo rito) una società che propone al proprio principale creditore, il Fisco, IL
pagamento dei suoi crediti mediante compensazione con crediti fiscali da superbonus 110%.
L’aspetto interessante -e a quanto risulta innovativo- è che i crediti fiscali saranno trasferiti alla società debitrice, con apporto di finanza esterna subordinato all’omologa del concordato, da parte di una società terza, con un meccanismo particolare, che ha lo scopo di garantire l’adempimento degli impegni della società terza, mediante un originale procedimento di “prenotazione” dei crediti fiscali da superbonus.
Come è noto, i “Crediti d’Imposta da Bonus Edilizi” di cui al D.L. n. 34/2020 possono essere ceduti dal titolare del credito (il committente dei lavori, ovvero l’impresa che li ha eseguiti concedendo lo “sconto in fattura”) a qualunque soggetto che abbia una capacità fiscale sufficiente per l’utilizzo del credito.
Il corrispettivo della cessione dipende dal valore nominale del credito e dalla sua durata, poiché i crediti da Superbonus 110% possono essere utilizzati -anche in compensazione- in 4 rate annuali di pari importo. La procedura di generazione del credito fiscale (mediante rilascio del “visto di conformità fiscale”) e del suo trasferimento, è affidata dal legislatore ai tipici operatori fiscali, che devono utilizzare specifiche applicazioni messe a disposizione da SOGEI per conto di Agenzia delle Entrate. In questo settore sono sorte varie realtà specializzate nei processi di validazione e certificazione dei crediti d’imposta da bonus edilizi, alcune delle quali hanno messo a punto un integrato processo tecnologico che garantisce la totale tracciabilità del credito d’imposta.
Il credito d’imposta viene trasformato in un “token”, che consente al cessionario (e agli eventuali cessionari successivi) di individuare direttamente da ciascun “Certificato di Asset Digitale” ogni soggetto direttamente responsabile, sia della realizzazione dell’intervento da cui deriva il credito d’imposta, sia del processo di attestazione tecnica e asseverazione fiscale. Il credito può quindi essere “tracciato” digitalmente e riservato (anche per singole rate annuali) ad un promissario acquirente, così da realizzare una “prenotazione” della singola annualità del credito d’imposta.
Nel caso sottoposto al Tribunale di Roma è stata utilizzata la piattaforma TaxKredit, una soluzione applicativa in “blockchain”, capace di creare un “token digitale” rappresentativo del credito, che viene certificato mediante apposita “comfort letter”.
Nel caso in esame, la “prenotazione dei crediti fiscali è stata rafforzata dal conferimento a TaxKredit della facoltà di operare in esclusiva nel cassetto fiscale della società terza che dovrà fornire la finanza esterna, con una delega irrevocabile a dare esecuzione agli impegni di trasferimento, una volta omologato il concordato".
Il Tribunale ha ritenuto ammissibile la proposta concordataria, presentata dallo Studio Chiarelli Druda Lombardi & associati di Padova, ritenendo che non vi fossero ragioni di dubitare, in forza della documentazione in atti, che la società terza sia titolare dei crediti fiscali necessari alla esecuzione del piano e che il meccanismo messo a punto garantisca efficacemente che gli impegni verranno correttamente eseguiti."
L’aspetto interessante -e a quanto risulta innovativo- è che i crediti fiscali saranno trasferiti alla società debitrice, con apporto di finanza esterna subordinato all’omologa del concordato, da parte di una società terza, con un meccanismo particolare, che ha lo scopo di garantire l’adempimento degli impegni della società terza, mediante un originale procedimento di “prenotazione” dei crediti fiscali da superbonus.
Come è noto, i “Crediti d’Imposta da Bonus Edilizi” di cui al D.L. n. 34/2020 possono essere ceduti dal titolare del credito (il committente dei lavori, ovvero l’impresa che li ha eseguiti concedendo lo “sconto in fattura”) a qualunque soggetto che abbia una capacità fiscale sufficiente per l’utilizzo del credito.
Il corrispettivo della cessione dipende dal valore nominale del credito e dalla sua durata, poiché i crediti da Superbonus 110% possono essere utilizzati -anche in compensazione- in 4 rate annuali di pari importo. La procedura di generazione del credito fiscale (mediante rilascio del “visto di conformità fiscale”) e del suo trasferimento, è affidata dal legislatore ai tipici operatori fiscali, che devono utilizzare specifiche applicazioni messe a disposizione da SOGEI per conto di Agenzia delle Entrate. In questo settore sono sorte varie realtà specializzate nei processi di validazione e certificazione dei crediti d’imposta da bonus edilizi, alcune delle quali hanno messo a punto un integrato processo tecnologico che garantisce la totale tracciabilità del credito d’imposta.
Il credito d’imposta viene trasformato in un “token”, che consente al cessionario (e agli eventuali cessionari successivi) di individuare direttamente da ciascun “Certificato di Asset Digitale” ogni soggetto direttamente responsabile, sia della realizzazione dell’intervento da cui deriva il credito d’imposta, sia del processo di attestazione tecnica e asseverazione fiscale. Il credito può quindi essere “tracciato” digitalmente e riservato (anche per singole rate annuali) ad un promissario acquirente, così da realizzare una “prenotazione” della singola annualità del credito d’imposta.
Nel caso sottoposto al Tribunale di Roma è stata utilizzata la piattaforma TaxKredit, una soluzione applicativa in “blockchain”, capace di creare un “token digitale” rappresentativo del credito, che viene certificato mediante apposita “comfort letter”.
Nel caso in esame, la “prenotazione dei crediti fiscali è stata rafforzata dal conferimento a TaxKredit della facoltà di operare in esclusiva nel cassetto fiscale della società terza che dovrà fornire la finanza esterna, con una delega irrevocabile a dare esecuzione agli impegni di trasferimento, una volta omologato il concordato".
Il Tribunale ha ritenuto ammissibile la proposta concordataria, presentata dallo Studio Chiarelli Druda Lombardi & associati di Padova, ritenendo che non vi fossero ragioni di dubitare, in forza della documentazione in atti, che la società terza sia titolare dei crediti fiscali necessari alla esecuzione del piano e che il meccanismo messo a punto garantisca efficacemente che gli impegni verranno correttamente eseguiti."